Comune di Badia Polesine (RO)

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Messi notificatori

Responsabile dell'unità operativa:

Avv. Andrea PATERGNANI

Assessore di riferimento:

Sindaco Paolo MENEGHIN

Contatti:

 
Orari di apertura al pubblico:

  • Lunedì dalle 12.00 alle 13.00
  • Martedì dalle 12.00 alle 13.00
  • Mercoledì dalle 12.00 alle 13.00
  • Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
  • Venerdì dalle 12.00 alle 13.00

Il servizio si occupa di:

  • esposizione delle bandiere nelle festività indicate dalla Prefettura
  • assistenza ai consigli comunali
  • consegna di delibere ai capigruppo consiliari
  • notifica e consegna degli atti

Notifica degli atti
Il messo notificatore provvede alle notifiche degli atti emessi dal Comune o provenienti da altre amministrazioni. Il messo si reca personalmente presso l’abitazione, o l’azienda, per notificare l’atto. Dopo ripetuti passaggi, in assenza del destinatario o di un incaricato al ritiro dell’atto, il messo lascia un apposito invito nel quale invita il destinatario a recarsi presso l’ufficio per il ritiro dell’atto.
Se per decorrenza dei termini il titolare non dovesse ritirare l’atto, il messo provvede alla notifica ai sensi degli articoli 140, 142 o 143 del codice di procedura civile.

Albo Pretorio
L’albo pretorio del Comune è costituito da uno spazio espositivo sito al piano rialzato della residenza municipale, nel quale sono pubblicati, mediante affissione, tutti gli atti del Comune e di altri enti. Tutti questi documenti restano esposti per consentire ai cittadini di prenderne visione. Sono esposti (sino alla scadenza dei termini) tutti quei documenti che per legge devono essere pubblicizzati. Vengono inoltre esposti i bandi di pubblici concorsi, e quant’altro necessita di pubblicizzazione.

Messo di Conciliazione
Il messo di conciliazione è nominato dal presidente del Tribunale, con apposito decreto. Prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni presta giuramento davanti alla massima autorità nominata dalla Corte di Appello.

Al messo di conciliazione spetta compiere i seguenti atti:

  • notificazione di avvisi di conciliazione del giudice di pace, del cancelliere, citazione di testimoni, decreti di ingiunzione, sentenze
  • notificazione di atti in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di enti pubblici, dalla ingiunzione in poi, compreso il pignoramento (R.D. 14/04/1910 n° 639)

Tutte le competenze e le procedure sono regolamentate dal codice di procedura penale.