Ordinanza Sindacale per taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria

Protocollo 66 del 23-07-2018

Ordine rivolto a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria affinché ciascuno per la particella catastale di propria competenza elimini i fattori di pericolo per caduta rami ed alberi

Descrizione

Gli articoli 52 e 55 del DPR 753/80 impongono che lungo i tracciati della ferrovia sia vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti, destinati a bosco, non possano distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina. Viste le prescrizioni normative e valutati i possibili gravi effetti che la caduta di alberi (o di parte di essi) presenti su aree adiacenti alle linee ferroviarie, esterne alla proprietà della Rete Ferroviaria Italiana, potrebbero avere sulla circolazione dei treni e l'esercizio ferroviario, si ordina a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Badia Polesine, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta rami ed alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, secondo quanto indicato nell'Ordinanza sindacale prot. n. 15452 del 19/07/2017 Ordinanza sindacale n. 66 del 23/07/2018

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Riferimenti normativi

DPR 753/80