Descrizione
In occasione delle prossime consultazioni regionali del Veneto del 23 e 24 novembre 2025, si ricorda che, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570, come modificati dalla legge 17/2003 e dall'art. 29, comma 3 della legge 104/92, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità), possono recarsi in cabina e esercitare il diritto elettorale con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.
Le diverse fattispecie di impedimenti dovranno essere accertate da Medici incaricati dalla Azienda Sanitaria, che rilasceranno le relative certificazioni gratuitamente ed in esenzione da bollo. Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.
L'elenco nominativo dei Medici incaricati, nonché le sedi e gli orari di apertura dell'ambulatorio medico-legale a cui l'elettore può accedere per la richiesta del rilascio della certificazione suddetta, sono consultabili nell'allegato alla presente.
Nel caso in cui l'infermità fisica che impedisce l'esercizio del voto in maniera autonoma sia a carattere permanente, l'interessato può richiedere che venga inserita una annotazione del diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale, inviando apposita richiesta all'Ufficio Elettorale, corredata della relativa documentazione. Questo permetterà all'elettore di non dover richiedere la prevista certificazione ad ogni nuova consultazione elettorale.