Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico: Ordinanza

Ordinanza sindacale per le misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici

Data:

19 Ottobre 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Il SINDACO con l'Ordinanza Sindacale n. 78 del 16/10/2026

ORDINA le seguenti misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico a decorrere dalla data del provvedimento e fino al 30 aprile 2027, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale:

1) con livello “Nessuna allerta” – verde:
• la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e  assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; E.6 - attività sportive; E.7 - attività scolastiche e assimilabili; i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

• il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet…) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

• obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 nei generatori di calore di potenza termica nominale fino a 35 kW; per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenenti a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;

• divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo e forestale fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, e per motivazioni agronomiche definite dal disciplinare di produzione IGP del “Riso del Delta del Po” nei Comuni ricompresi negli elenchi delle zona agricole svantaggiate, per il parametro “riso”;

• il divieto di falò e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4. E’ consentita deroga per i falò rituali, legati a consolidate tradizioni pluriennali (ad es. in occasione dell’Epifania) e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 che siano stati preventivamente autorizzati dal Comune nell’ambito dei festeggiamenti tradizionali, comunque in un numero massimo di due eventi complessivi (considerando sia i falò rituali sia i fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4) nel periodo di esecuzione dell’ordinanza. I falò rituali dovranno altresì rispettare le dimensioni massime pari a 2 metri di diametro di base e 2 metri di altezza, ed essere alimentati esclusivamente con legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi o simili) e ramaglie con basso contenuti di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità; nell’ambito di un evento, sono comunque consentiti non più di due falò rituali (ad es. in occasione dell’Epifania);

• il divieto di barbecue all’aperto utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) nelle aree attrezzate comunali;

2) con livello di allerta 1 – arancio:

• nel periodo di accensione degli impianti termici la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; E.6 - attività sportive; E.7- attività scolastiche e assimilabili; i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;

• il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

• obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 nei generatori di calore di potenza termica nominale fino a 35 kW; per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenenti a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;

• divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo e forestale fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, e per motivazioni agronomiche definite dal disciplinare di produzione IGP del “Riso del Delta del Po” nei Comuni ricompresi negli elenchi delle zona agricole svantaggiate, per il parametro “riso”;

• il divieto di falò e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4;

• il divieto di barbecue all’aperto utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.). E’ consentita deroga per i barbecue/preparazione di caldarroste all’aperto non afferenti ad attività economiche. E’ altresì consentita deroga per i barbecue/preparazione di caldarroste all’aperto che siano alimentati da combustibile diverso dalla biomassa solida (es. sono consentiti i barbecue a gas);

• fino al 15/04/2027 il divieto di spandimento di liquami zootecnici; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;

3) con livello di allerta 2 – rosso:

• nel periodo di accensione degli impianti termici la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; E.6 - attività sportive; E.7- attività scolastiche e assimilabili; i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;

• il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

• obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 nei generatori di calore di potenza termica nominale fino a 35 kW; per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenenti a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;

• divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo e forestale fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, e per motivazioni agronomiche definite dal disciplinare di produzione IGP del “Riso del Delta del Po” nei Comuni ricompresi negli elenchi delle zona agricole svantaggiate, per il parametro “riso”;

• il divieto di falò e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4;

• il divieto di barbecue all’aperto utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.). E’ consentita deroga per i barbecue/preparazione di caldarroste all’aperto non afferenti ad attività economiche. E’ altresì consentita deroga per i barbecue/preparazione di caldarroste all’aperto che siano alimentati da combustibile diverso dalla biomassa solida (es. sono consentiti i barbecue a gas);

• fino al 15/04/2027 il divieto di spandimento di liquami zootecnici; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;

Testo integrale in allegato

CONSULTAZIONE DEL BOLLETTINO reperibile al seguente link

https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

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Ultimo aggiornamento: 19/10/2026, 13:30

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