Descrizione
Con l'Ordinanza Sindacale n. 97 del 09/10/2024 sono state adottate le seguenti misure di limitazione della circolazione stradale:
- l'istituzione del divieto di circolazione, in vigore dalla data del presente atto fino al 30/04/2025 in tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali ricadenti nel territorio comunale:
- Autostrada A31 Valdastico;
- S. 434 “Transpolesana”;
- R. 88;
alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:
dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:
- autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1;
- autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- ciclomotori e motoveicoli (ex artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 0;
all'1bis. sono indicate le tipologie di esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore
Rivolto a tutta la cittadinanza è l'Avviso Pubblico prot. n. 22509 del 16/10/2024 che invita
con effetto immediato e fino al 30/04/2025, all’adozione delle seguenti misure comportamentali ai fini della tutela della salute pubblica:
- Utilizzo ponderato degli impianti termici con limite a 19°C (con tolleranza di +2°C) per le temperature medie negli edifici (sia abitazioni private che locali e spazi ad uso pubblico nonché locali adibiti ad esercizi commerciali),
- Riduzione del periodo giornaliero di funzionamento di tutti gli impianti di riscaldamento (massimo 13 ore) ad eccezione di quelli installati negli edifici adibiti ad ospedali, case di cura e di ricovero per minori o anziani, scuole e asili, situazioni familiari con anziani o neonati;
- Regolamentazione dell’utilizzo di impianti termici a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato), qualora siano presenti impianti di riscaldamento a metano, evitando l’accensione di apparecchi con classe inferiore a 3 stelle;
- Non sostare con autoveicoli con il motore acceso;
- Non effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate da piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco;
- Non svolgere falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio;
- Non compiere spandimento dei liquami/letami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato
Testi integrali in allegato