Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico: Ordinanza e Avviso

Dettagli della notizia

Ordinanza sindacale per le misure di limitazione della circolazione stradale fino al 30 aprile 2025 per contribuire alla tutela dell'aria; Avviso Pubblico prot. n. 22509/2024 per le misure urgenti in materia di inquinamento atmosferico

Data:

18 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Con l'Ordinanza Sindacale n. 97 del 09/10/2024 sono state adottate le seguenti misure di limitazione della circolazione stradale:

  1. l'istituzione del divieto di circolazione, in vigore dalla data del presente atto fino al 30/04/2025 in tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali ricadenti nel territorio comunale:
  • Autostrada A31 Valdastico;
  • S. 434 “Transpolesana”;
  • R. 88;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

  1. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1;
  2. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1,   EURO 2;
  3. ciclomotori e motoveicoli (ex artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 0;

all'1bis. sono indicate le tipologie di esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore

 

Rivolto a tutta la cittadinanza è l'Avviso Pubblico prot. n. 22509 del 16/10/2024 che invita

con effetto immediato e fino al 30/04/2025, all’adozione delle seguenti misure comportamentali ai fini della tutela della salute pubblica:

  • Utilizzo ponderato degli impianti termici con limite a 19°C (con tolleranza di +2°C) per le temperature medie negli edifici (sia abitazioni private che locali e spazi ad uso pubblico nonché locali adibiti ad esercizi commerciali),
  • Riduzione del periodo giornaliero di funzionamento di tutti gli impianti di riscaldamento (massimo 13 ore) ad eccezione di quelli installati negli edifici adibiti ad ospedali, case di cura e di ricovero per minori o anziani, scuole e asili, situazioni familiari con anziani o neonati;
  • Regolamentazione dell’utilizzo di impianti termici a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato), qualora siano presenti impianti di riscaldamento a metano, evitando l’accensione di apparecchi con classe inferiore a 3 stelle;
  • Non sostare con autoveicoli con il motore acceso;
  • Non effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate da piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco;
  • Non svolgere falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio;
  • Non compiere spandimento dei liquami/letami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato

Testi integrali in allegato

Ultimo aggiornamento: 18/10/2024, 11:14

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri