Descrizione
A seguito dei numerosi eventi emergenziali occorsi negli ultimi anni, in particolare durante l’anno in corso, verificatisi sul territorio comunale di Badia Polesine con importanti allagamenti che hanno coinvolto il tessuto urbano,
il Sindaco con l'Ordinanza Sindacale N. 105 del 06/11/2024,
ORDINA
a tutti i proprietari e/o utilizzatori (affittuari/comodatari/detentori di fatto ecc.) di terreni agricoli privati e tutti i proprietari frontisti di fossi, scoli, canali tombinature, accessi carrai e corsi d’acqua in genere, di provvedere al rigoroso ed assoluto rispetto delle norme di legge e i regolamenti vigenti, nonché le specifiche prescrizioni di cui alla presente ordinanza, che prevedono quanto segue:
1. Assicurare la regolare manutenzione e pulizia dei fossati e/o corsi d’acqua in genere posti in confine, ed a ripristinarli adeguatamente se abbandonati o ricoperti od intasati.
2. Rimuovere ogni materiale che possa ostacolare il regolare ed idoneo deflusso delle acque, ripristinando così le condizioni di regolarità .
3. Ripristinare ed aprire i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati od eliminati per l’introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura, avendo cura di assicurare il regolare deflusso delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi, e nel caso di nuove attività , quali miglioramenti fondiari, spianamenti, costruzioni di serre, parchi fotovoltaici, attività di cava, ecc.
I fossi secondari e principali dovranno essere idonei a garantire il minimo volume di invaso di 150 m3/ha, con l’esclusione della capacità utile generata dai canali consorziali o demaniali e il 50% dei fossi e/o capifossi di confine, salvo i casi di drenaggio sotterraneo in cui tale volume d’invaso deve essere garantito dai fossi principali.
4. La realizzazione ed apertura di nuovo fosso deve osservare una distanza minima dalla strada pubblica e privata pari alla profondità del fosso da realizzare;
5. Effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono in suolo pubblico e provvedere alla rimozione del rifiuto di risulta da tali operazioni;
6. Estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno due volte l’anno e nel periodo di più intensa vegetazione, con l’avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo fosso.
7. Pulire le luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie, griglie e sfioratori.
8. Rimuovere gli alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa.
9. Mantenere in buono stato di conservazione ponti e altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento).
10. Rispettare una fascia di almeno 2 (due) metri fra le coltivazioni ed il ciglio dei fossi adiacenti alle strade e di 1 (uno) metro fra le coltivazioni ed il ciglio dei fossi privati, avendo cura che tali fasce di rispetto siano coperte da manto erboso permanente.
11. La realizzazione di nuovi manufatti, intesi come strutture fisse è consentita purché ad una distanza non inferiore a metri 4 (quattro) dal ciglio del fosso, salvo siano soggetti a diverse disposizioni dettate dalla legislatura e dai regolamenti comunali vigenti.
12. Il divieto e l’eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati (civili e non) senza preventiva autorizzazione allo scarico ai sensi di legge.
13. Le tombinature in zona agricola sono di norma vietate, fatti salvi i casi previsti e devono essere, in ogni caso, preventivamente autorizzate dall’Ufficio competente del Comune, nei seguenti casi e condizioni:
- per l’accesso ai fondi o abitazioni per una lunghezza massima, per ciascun tratto tombinato, di mt. 10,00;
- in particolari situazioni saranno consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 10,00 (dieci) metri di condotta.
- La realizzazione di nuove tombinature deve essere eseguita con tubazione di diametro interno minimo non inferiore a cm 60 (mm 600) o di adeguate dimensioni secondo l’area scolante, in relazione alle risultanze delle valutazioni idrauliche a cura di tecnico abilitato, e comunque subordinatamente al rilascio di autorizzazione/permesso a costruire da parte del Comune, previo nulla-osta dell’Ente proprietario della strada ed eventualmente del Consorzio competente, nei casi previsti.
AVVERTE
 Che gli Agenti del Corpo di Polizia Locale, con la collaborazione ed il supporto del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, ed eventualmente, nei casi previsti, del Consorzio di Bonifica Adige Po, sono incaricati della sorveglianza del rispetto dell’attuazione, da parte degl’interessati, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
 Che, le trasgressioni al presente provvedimento sono accertate dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale in collaborazione con le strutture tecniche competenti.
 Che le violazioni al presente provvedimento sono punite con l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito con Deliberazione C.C. n° 34 del 13.11.2008, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Testo completo in allegato